Tratto da: www.altreconomia.it Autore: Ufficio Soci Altreconomia Inserito il: Giovedì, 04 dicembre 2008 - 00:20
ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 24.856/8.814 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI NOTAIO
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita con sede nel Comune di Cantù (Como) la Società cooperativa denominata “ALTRA ECONOMIA - Società Cooperativa”.
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.
La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.
Si applica in tali casi l'art. 2436 del Codice Civile.
Art. 2 - Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3 - Scopo mutualistico
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative.
Lo scopo della cooperativa è quello di perseguire lo scambio mutualistico tra cooperativa e soci avvalendosi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci medesimi.
Considerati i requisiti e gli interessi dei propri soci la cooperativa si propone di:
1. Dare spazio a un'altra concezione dell'economia che, a partire dai bisogni insoddisfatti dei poveri del mondo e dalla responsabilità verso le generazioni future, si orienta verso la sobrietà e la giustizia, sapendole coniugare con la piena occupazione, con la partecipazione e il soddisfacimento, per tutti, dei bisogni fondamentali.
2. Dare visibilità e spazio a stili di vita e iniziative produttive, commerciali e finanziarie ispirate ai principi di sobrietà, equità, sostenibilità, partecipazione e solidarietà. In questo, particolare attenzione sarà dedicata ai temi del commercio equo e solidale, della finanza etica, della cooperazione internazionale e alle diverse forme di economie popolari al Sud e al Nord del mondo.
3. Contribuire a costruire un nuovo "sentire comune", dove l'idea di benessere dipenda meno dalle proprietà e dai consumi e dove sia invece rivalutato il senso della qualità della vita, di un ambiente sano, delle relazioni affettive e sociali, del bene comune.
4. Conoscere, analizzare e intervenire sulle grandi scelte economiche e finanziarie, là dove si giocano i destini di interi popoli e nazioni, là dove i poteri forti operano nella dimenticanza o nel disprezzo dell'uomo.
5. Opporsi al "pensiero unico" e fare emergere gli interessi di parte dietro le ideologie economiche dominanti.
6. Analizzare i comportamenti delle imprese produttive, commerciali e finanziarie, con particolare riferimento alle multinazionali, perché là dove le dimensioni, gli interessi e il potere economico sono più grandi, le ricadute sono spesso sconvolgenti ed è più frequente che i crimini contro l'uomo e l'ambiente passino sotto silenzio.
7. Orientare le scelte dell'opinione pubblica e far prendere coscienza del potere reale che è insito nei nostri gesti quotidiani e della responsabilità che ne deriva.
8. Analizzare la storia sociale, ambientale e commerciale dei prodotti per orientare le scelte dei consumatori.
9. Dare voce alle campagne e alle reti di resistenza organizzate a livello internazionale e nazionale per opporsi alle scelte economiche delle imprese e dei centri di potere che attentano ai diritti umani, sociali e politici.
10. Promuovere comportamenti e provvedimenti a difesa dell'ambiente, della salute, della dignità umana, della democrazia economica.
Nel perseguimento dei propri obiettivi la cooperativa opera al fine di valorizzare il lavoro dei propri soci lavoratori con la finalità di garanzie nella continuità di occupazione lavorativa, nell’offerta delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 142/2001.
La Cooperativa può operare anche con terzi.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo.
Art. 4 - Oggetto sociale
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
a) il coordinamento dell’attività dei soci in campo editoriale;
b) la produzione, la vendita, anche per corrispondenza e/o su catalogo, la distribuzione di libri, periodici, riviste e giornali, purchè non quotidiani, anche in forma multimediale e/o tramite ogni tecnologia telematica quale banche dati, Internet, ecc., alla cui realizzazione possano concorrere le varie capacità, esperienze, e professionalità dei soci;
c) operazioni di collegamento tra i vari soci per la diffusione della cultura connessa con la propria attività editoriale a mezzo di pubblicazioni culturali, conferenze, mostre, organizzazione di convegni e di corsi di formazione e ogni altro mezzo ritenuto utile e opportuno;
d) attività di ricerca sui temi di ordine economico e sociale utili ai singoli soci per lo svolgimento delle loro attività, o richiesti da terzi per un utilizzo che non sia in contrasto con le finalità della cooperativa di cui all’art.3.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle Leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D. LGS. n. 385 del 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all’art. 2545-septies del C.C.;
c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
d) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
f) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia , nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5 -Soci ordinari
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci ordinari le persone fisiche aventi la capacità di agire che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:
a) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
b) soci fruitori – che beneficiano direttamente dell’attività editoriale realizzata dalla cooperativa.
Possono, inoltre, assumere la qualifica di soci ordinari le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli Enti e le associazioni, anche sprovviste di personalità giuridica, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, e che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società, ne condividano le finalità e gli scopi sociali ed intendano contribuire al loro perseguimento.
Ai soci lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Non possono essere ammessi soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.
Art. 6 - Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) l'ammontare delle azioni che propone di sottoscrivere, il cui valore nominale complessivo non potrà superare la somma di Euro centomila;
d) l’impegno al versamento, senza indugio, delle azioni sottoscritte;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) la specifica categoria cui intende essere iscritto;
g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 49 e seguenti del presente statuto.
Nel caso trattasi di persona giuridica e/o di Enti o associazioni la domanda di ammissione dovrà contenere, oltre a quanto sopra previsto ai punti b), c), d) ed e), la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, il numero di codice fiscale, l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
Per tale categoria di soci il numero minimo delle azioni che si propone di sottoscrivere non può essere inferiore a 20.
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta, assegnando il socio alla specifica categoria dei soci cooperatori.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato con indicazione del termine entro il quale il socio deve provvedere al versamento dell’importo delle azioni che intende sottoscrivere oltre al versamento dell’eventuale tassa di ammissione e del sopraprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.
L’ammissione diverrà operativa ed annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci, dal giorno in cui il socio ammesso provvederà ad effettuare il relativo versamento.
Trascorso inutilmente il termine comunicato dall’organo amministrativo, la delibera di ammissione diverrà automaticamente inefficace, salva diversa delibera dell’organo amministrativo in cui vengano eventualmente previsti ulteriori modalità di versamento e di ammissione del socio.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronuncino i soci con propria decisione.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 7 - Obblighi e diritti del socio
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo;
d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all’attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall’Assemblea e dall’organo amministrativo;
e) se socio lavoratore, a concorrere alla gestione dell’impresa cooperativa con le modalità previste dalla Legge 142/2001 ed in particolare:
- partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della società;
- partecipando all’elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed i processi produttivi della società;
- contribuendo alla formazione del capitale sociale e partecipando al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettendo a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni disponibili per la cooperativa stessa;
f) se socio lavoratore, a porre in essere, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore indistinto rapporto di lavoro subordinato o autonomo, attraverso il quale il socio presta concretamente la sua opera e con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali;
g) se socio lavoratore, ad osservare le delibere dell’assemblea dei soci in tema di eventuale piano di crisi aziendale, che preveda, eventualmente forme di apporto economico dei soci, anche sotto forma di lavoro non retribuito, il tutto nell’ottica di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali della società;
h) se socio fruitore, a partecipare fattivamente all’attività sociale istaurando specifici rapporti mutualistici con la società finalizzati all’acquisizione dei servizi da questa resi ai soci, in materia editoriale;
i) se socio persona giuridica a favorire il coordinamento delle proprie attività nelle materie di cui all’oggetto sociale con quelle realizzate dalla cooperativa.
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci. E’ onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. In mancanza dell’ indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa o partecipano a società cooperative che perseguano identici scopi sociali, salvo specifica autorizzazione dell’organo amministrativo.
In particolare, è fatto divieto ai soci lavoratori di far parte contemporaneamente di altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un’attività concorrente, nonché senza espresso assenso dell’organo amministrativo, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della società. E’ ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso eventuali società controllate o collegate.
I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti oppure inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle deliberazioni dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2422 del codice civile.
Secondo quanto disposto dall’art. 2545-bis del codice civile i soci in possesso dei requisiti sopra esposti hanno diritto, qualora lo richieda almeno un decimo del numero complessivo dei soci, ad esaminare il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista
Art. 8 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio ordinario si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
In tutti i casi la risoluzione del rapporto sociale tra socio e cooperativa provoca la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Art. 9 - Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:
a) che abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
c) che ne faccia esplicita richiesta e ottenga il consenso da parte dell’organo amministrativo;
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 49 e seguenti.
Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, anche con riferimento ai rapporti di cui all’art. 8 comma 2, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda
Art. 10 - Esclusione
L'esclusione può essere deliberata dall’organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell’ipotesi di cui la successivo punto d);
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, senza preventiva autorizzazione scritta dell’organo amministrativo, prenda parte in imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;
d) che abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l’ammissione;
e) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto al precedente art. 7, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell’impresa sociale;
f) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento, come delimitato dall’art. 1453 C.C. e seguenti, o che dia esecuzione parziale o insoddisfacente alle prestazioni cui è tenuto, anche arrecando un danno economico alla cooperativa mediante atti e/o comportamenti che producano l’annullamento e/o la risoluzione di contratti di fornitura di servizi;
g) che si renda gravemente inadempiente ai sensi dell’art. 2286 C.C.;
h) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa;
i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
l) che non svolga correttamente le mansioni affidategli nell’ambito del lavoro e di servizi e/o con il suo comportamento provochi danni nell’espletamento della attività sua propria;
m) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
n) che, nell’ambito di lavoro, incorra in una causa di risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro subordinato o autonomo, anche in forza di una causa di risoluzione prevista nel regolamento adottato ai sensi dell’art. 6 della Legge 142/2001.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 49 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, anche con riferimento all’ulteriore rapporto di lavoro.
L'esclusione diventa operativa dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l’organo amministrativo della cooperativa ha facoltà di non escludere i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
Art. 11 - Delibere di recesso ed esclusione
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 49 e seguenti del presente statuto.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedi-menti stessi.
Art. 12 - Liquidazione
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 7 della legge 31/01/92, n. 59.
La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione delle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Il rimborso può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.
Decorso il termine per la prescrizione legale il rimborso risulta non più dovuto e l’importo va devoluto alla riserva legale.
La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.
Art. 13 - Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto non subentrano nella sua partecipazione, ma hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Art. 14 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI
SOCI SOVVENTORI E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Art. 15 – Soci finanziatori
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all’art. 2526 Cod. Civ..
Oltre a quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.
Rappresentano specifiche categorie di soci finanziatori i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.
La società cooperativa può emettere azioni correlate secondo quanto previsto dall’art. 2350 del C.C., azioni privilegiate secondo le modalità di cui all’art. 2348 del C.C., azioni riscattabili secondo quanto stabilito dall’art. 2437-sexies del C.C.; in tutti questi casi i diritti e gli obblighi dei soci finanziatori saranno stabiliti da appositi regolamenti approvati con delibera di assemblea straordinaria.
Nei confronti dei “soci finanziatori”, diversi dalle categorie dei soci sovventori e dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente comma, si applicheranno in quanto compatibili e per quanto non disposto dai regolamenti sopra citati, le disposizioni statutarie e regolamentari previste in tema di “socio sovventore” in caso di strumenti partecipativi provvisti del diritto di voto, ovvero in tema di “azioni di partecipazione cooperativa” in caso di strumenti finanziari privi del diritto di voto.
Ai possessori di strumenti finanziari non può , in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.
I conferimenti dei soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.
Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
Art. 16 - Soci sovventori
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59, che investono capitale nell’impresa al fine di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.
Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 100 (cento) ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 5 (cinque), per le persone fisiche e pari a 10 (dieci) per le persone giuridiche.
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.
Art. 18 - Deliberazione di emissione e diritti amministrativi dei soci sovventori
L’ammissione del socio sovventore è deliberata dall’organo amministrativo.
I rapporti con i soci sovventori e con i soci finanziatori in possesso di diritto di voto devono essere disciplinati con apposito regolamento di emissione, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 54, secondo comma, del presente statuto, con il quale devono tra l’altro essere stabiliti:
a) l’importo complessivo delle azioni dei soci sovventori e/o dei soci finanziatori in possesso di diritto di voto ed il loro valore di emissione;
b) le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci cooperatori e/o finanziatori sulle azioni emesse ovvero l’autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso in conformità con il disposto dell’art. 2524 del C.C.;
c) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
d) il termine minimo di durata del conferimento;
e) i diritti amministrativi e patrimoniali di partecipazione agli utili ed alle riserve e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni salvo quanto previsto al successivo articolo 19;
f) i diritti patrimoniali in caso di recesso salvo quanto previsto al successivo articolo 20.
Il Regolamento stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi detentori delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dall’Assemblea nella delibera di emissione.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, nonché dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno ridotti proporzionalmente.
Per esprimere il voto in assemblea il socio sovventore deve essere iscritto nell’apposito libro da almeno 90 giorni.
I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. Tuttavia i soci sovventori non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.
La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.
Art. 19 – Diritti patrimoniali dei soci sovventori
Le azioni dei soci sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura, mai superiore ai limiti previsti dalla legge, stabilita dal regolamento.
Il regolamento di cui all’art. 18 del presente statuto, può stabilire in favore della azioni destinate ai soci sovventori l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci sovventori medesimi e patrimonio netto.
In caso di scioglimento della cooperativa il valore delle azioni dei soci sovventori deve essere rimborsato per l’intero prima di quello delle azioni dei soci cooperatori.
Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale eventualmente rivalutato, sia dell’eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.
I soci sovventori sono obbligati:
1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Art. 20 - Recesso dei soci sovventori
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’Assemblea straordinaria in sede di emissione del relativo regolamento di cui all’art. 18 del presente statuto .
In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità di cui all’art. 2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato ed all’eventuale quota di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.
Il recesso del socio sovventore non può essere parziale.
In nessun caso può essere pronunciata l’esclusione nei confronti del socio sovventore, salvo quanto previsto all’art. 2344 C.C..
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
Al recesso del socio sovventore si applicano in quanto compatibili le procedure previste per l’esercizio del predetto diritto stabilite per il recesso del socio cooperatore.
Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa
Con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 della legge 59/92.
In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.
Il valore di ciascuna azione è di € 500 (cinquecento).
L’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere d